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Legge Costituzionale n. 1 del 21/06/1967 (Pubblicata nella G.U. del 3 luglio 1967 n. 164)
Estradizione per i delitti di genocidio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Gli  affetti  da  tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale
della   previdenza  sociale,  oltre  alle  prestazioni  sanitarie  ed
economiche  previste  dalle  disposizioni  di  legge in vigore, hanno
diritto  alle prestazioni di natura economica disposte dalla presente
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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