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Legge Ordinaria n. 119 del 07/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1967 n. 76)
Ammissione del personale delle Sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  impiegati  gia'  in  servizio  da almeno due anni alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
settembre  1963,  n.  1409,  presso  le  soppresse Sottosezioni degli
Archivi  di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti
di  legge,  soltanto  nella  prima  applicazione della presente legge
potranno  essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei
posti  disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e
dei  singoli ruoli dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, anche
se abbiano superato il prescritto limite massimo di eta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 marzo 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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