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Legge Ordinaria n. 119 del 07/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1967 n. 76)
Ammissione del personale delle Sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato.
Ammissione del personale delle Sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli impiegati gia' in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse Sottosezioni degli Archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e dei singoli ruoli dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite massimo di eta'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 marzo 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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