Legge Ordinaria n. 1231 del 02/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1967 n. 324)
Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo stato o a mezzo di enti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  del  decreto  legislativo  11 marzo 1948, n. 409, e'
cosi' sostituito:
  "L'indennita'   di   espropriazione   del   suolo   occupato  nella
costruzione   delle   opere  di  cui  al  precedente  articolo  1  e'
determinata   dall'ufficio   tecnico   erariale   nei  modi  previsti
dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
  L'indennita'  di  espropriazione,  prevista  nel  primo  comma,  e'
offerta all'interessato dal prefetto con atto notificato con le forme
stabilite per le citazioni.
  Qualora  l'indennita'  sia  stata  accettata  dall'interessato,  il
prefetto  ne  ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti,
insieme  con  gli  interessi  maturati  alla  data dell'accettazione,
ovvero autorizza il pagamento a norma dell'articolo 30 della legge 25
giugno  1865,  numero  2359,  e  della legge 3 aprile 1926, n. 686, e
pronuncia l'espropriazione.
  Trascorsi   trenta  giorni  dall'avvenuta  notifica  senza  che  il
proprietario  dell'immobile espropriato abbia dichiarato di accettare
l'indennita'  offerta,  il  prefetto, ai sensi dell'articolo 48 della
citata  legge  25 giugno 1865, n. 2359, provvede al versamento presso
la  Cassa depositi e prestiti della stessa con gli interessi maturati
allo scadere dei trenta giorni e pronuncia l'espropriazione.
  Per  gli  ulteriori  adempimenti  e  per quanto non e' previsto nel
presente  decreto,  si applicano le norme della legge 25 giugno 1865,
n. 2359, e successive modificazioni".
 

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