Legge Ordinaria n. 1233 del 12/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1967 n. 324)
Corresponsione di compensi incentivanti al personale delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata   a   corrispondere   al  dipendente  personale  compensi
incentivanti al fine di accrescerne la produttivita'.
  L'importo  relativo  sara'  pari,  per il primo triennio, al 50 per
cento  e,  per  il  secondo  triennio,  al  40  per cento della somma
corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al
fine   di   mantenere   il   quantitativo   numerico   del  personale
costantemente   adeguato   alle   esigenze  di  servizio  secondo  le
determinazioni  di cui al successivo articolo 3. Detta maggiore spesa
e'  costituita  dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe,
assegni  fissi  e  altri  assegni  tabellari, che si sarebbero dovuti
corrispondere  alle  unita' occorrenti per integrare la copertura del
fabbisogno di personale in ciascun anno.
  Il  fabbisogno  di personale di ciascun anno e' pari al contingente
determinato al 1 luglio 1967 in 154.500 unita', aumentato o diminuito
in  relazione  alle  variazioni  di  traffico  verificatesi nell'anno
stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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