Legge Ordinaria n. 1249 del 12/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1968 n. 1)
Estensione del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  articoli  unici  dei  decreti legislativi del Capo provvisorio
dello  Stato  22  luglio  1947,  n. 1013, e 26 ottobre 1947, n. 1321,
concernenti la concessione di alloggi dello Istituto nazionale per le
case  degli  impiegati  dello  Stato ai sottufficiali del Corpo delle
guardie  di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, sono sostituiti dal presente:

  "Fra  le  categorie  previste  dall'articolo  376  del  testo unico
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, e successive
modificazioni,  sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai
fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in
servizio  permanente  o  continuativo  ed  i  militari  di  truppa in
servizio  continuativo  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo della
guardia  di  finanza,  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato.
  Il  diritto  all'assegnazione  in  affitto  degli  alloggi INCIS e'
altresi'  esteso al seguente personale permanente del Corpo nazionale
dei  vigili  del fuoco: marescialli e brigadieri; vice brigadieri che
abbiano  compiuto  sei  anni  di  servizio dalla prima ammissione nel
ruolo  di  appartenenza;  vigili scelti e vigili che abbiano compiuto
nove anni di servizio dalla predetta ammissione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1967

                               SARAGAT

                                         MORO - TAVIANI - COLOMBO
                                         - TREMELLONI - REALE -
                                         PRETI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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