Legge Ordinaria n. 131 del 28/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1967 n. 80)
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
ed   a   gestire   per  conto  dello  Stato  in  assicurazione  o  in
riassicurazione,  da imprese di assicurazione autorizzate a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:
    a)  la  garanzia  dei  crediti, per capitale ed interessi, che le
imprese  italiane  concedono per l'esportazione di merci e di servizi
(anche  se  di  provenienza estera, purche' facciano parte integrante
della  commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in
deposito  all'estero, nonche' dei pagamenti contrattualmente previsti
durante   il   periodo  di  approntamento  della  fornitura  o  della
prestazione  dei  servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri
1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5;
    b)  la garanzia dei costi sostenuti durante l'approntamento della
fornitura  o  la  prestazione  dei  servizi,  relativamente ai rischi
indicati al n. 4) dell'articolo 5;
    c)  la  garanzia  sui  prodotti  nazionali costituiti in deposito
all'estero  per la vendita, relativamente ai rischi indicati al n. 8)
dell'articolo 5;
    d)  la  garanzia  dei  crediti,  a  medio termine, per capitale e
interessi,  che  le  imprese  italiane  concedono  per  le operazioni
previste   nella  precedente  lettera  a),  relativamente  ai  rischi
d'insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7;
    e)  la  garanzia,  nei casi in cui venga convenuta la clausola di
"prezzo  fisso"  nel contratto di fornitura, relativamente al rischio
indicato al n. 7) dell'articolo 5;
    f)  la garanzia delle cauzioni, depositi, anticipazioni o caparre
che le imprese italiane sono tenute a prestare all'estero, onde poter
concorrere  ad  aste  ed  appalti  indetti  da  Stati od enti esteri,
relativamente ai rischi indicati ai numeri 5) e 9) dell'articolo 5.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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