Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 157 del 21/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1967 n. 88)
Modifiche alla composizione della Commissione Interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Modifiche alla composizione della Commissione Interministeriale per la riattivazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il numero dei rappresentanti del personale autoferrotramviario in seno alla Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, e' elevato a tre, ai fini anche dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Parimenti il numero dei membri rappresentanti delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione in seno alla detta Commissione - di cui al secondo comma del citato articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - e' portato a tre, e cioe' un rappresentante delle aziende municipalizzate, un rappresentante delle imprese private concessionarie ed un rappresentante delle aziende concessionarie a partecipazione statale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 marzo 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)