Legge Ordinaria n. 212 del 09/03/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1967 n. 103)
Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire edifici
da  destinare  a  caserme  dei  vigili del fuoco nonche' a provvedere
all'ampliamento e adattamento delle caserme esistenti nelle localita'
che saranno indicate dal Ministero dell'interno, nei limiti dei fondi
annualmente  assegnati  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  con  le
modalita' di cui al successivo articolo 2.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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