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Legge Ordinaria n. 317 del 03/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1967 n. 133)
Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
   Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti

  Non   costituiscono   reato,   e   sono   soggette   alla  sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma, le violazioni delle norme
appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda:
    a)  norme  del  testo unico sulla circolazione stradale approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
salvo quanto disposto nell'articolo 16;
    b)  norme  del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;
    c)  norme  della  legge  20  giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci mediante autoveicoli;
    d) norme dei regolamenti comunali e provinciali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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