Legge Ordinaria n. 337 del 29/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1967 n. 138)
Disciplina del trattamento economico del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennita' di
anzianita' o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti
che   gestiscono  forme  obbligatorie  di  previdenza  ed  assistenza
sociale,  cessati  dal  servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono
regolate  dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel
periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore
della legge stessa.
 

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