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Legge Ordinaria n. 371 del 29/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1967 n. 146)
Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente della Guardia di
finanza ha luogo col grado di sottotenente.
  Per  conseguire  la  nomina  e'  necessario  possedere  i  seguenti
requisiti:
    1)  essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali,
qualora  soddisfino  alle  altre condizioni prescritte dalla presente
legge,  anche  gli  italiani  non  appartenenti  al  territorio della
Repubblica;
    2)  avere  compiuto  con esito favorevole i corsi di reclutamento
previsti dalla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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