Legge Ordinaria n. 377 del 18/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1967 n. 147)
Corresponsione di compensi incentivi al personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato e' autorizzata a
corrispondere  al  proprio  personale  compensi  incentivi  a fini di
produttivita'   aziendale,   per  l'importo  di  lire  4.000  milioni
determinato  in  relazione  all'aumento  di  produttivita'  aziendale
conseguito  nel  1966  e  riferito  alla  quota  parte delle economie
accertate nelle spese di personale.
  Il  provvedimento  relativo  alla  determinazione ed erogazione dei
compensi  individuali  e'  adottato  con  decreto  del Ministro per i
trasporti e per l'aviazione civile.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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