Legge Ordinaria n. 388 del 18/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1967 n. 148)
Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  ed  il  secondo  comma dell'articolo 286 del testo unico
della  finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:
  "Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la
Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei
ruoli  dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo
276, la compilazione dei ruoli principali.
  Ove  il Comune si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo
276,  secondo  comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle
denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo
per  l'anno  precedente,  sono  effettuate a titolo provvisorio salvo
rettifica.
  Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme
indicate  dal  contribuente  o quelle determinate dal Comune ai sensi
del  penultimo comma dell'articolo 277, nonche' le partite contestate
dopo  la  decisione  della  Commissione  di prima istanza, nel limite
massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.
  Tuttavia,  il  contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, nei
termini  per  la  presentazione  del  ricorso alla Giunta provinciale
amministrativa,  di  essere  iscritto  a ruolo per l'intero ammontare
dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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