Legge Ordinaria n. 497 del 21/06/1967 (Pubblicata nella G.U. del 6 luglio 1967 n. 167)
Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1966,
n. 625, sono sostituiti dai seguenti:
  "Il  medico  provinciale  puo'  designare in sua sostituzione a far
parte  della  Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario
medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o
un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene. Il medico provinciale
e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia
parte  della  Commissione  sanitaria  regionale  di  cui all'articolo
successivo".
  "Le  funzioni  di  segretario della Commissione sono esercitate, su
designazione  del  medico  provinciale,  da  un funzionario del ruolo
della  carriera  direttiva-amministrativa o da un impiegato del ruolo
della  carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della
sanita'  o  da  un  funzionario  del  ruolo  della carriera direttiva
dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno  o  da  un
funzionario  della  carriera  direttiva dello Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione o dal segretario del Comune presso
il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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