Legge Ordinaria n. 533 del 27/06/1967 (Pubblicata nella G.U. del 14 luglio 1967 n. 175)
Modifica dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per la modifica del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero dei lebbrosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 10 luglio 1966 la misura del sussidio giornaliero,
previsto  dalla  legge 26 aprile 1964, n. 308, a favore degli infermi
affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilita in:
    lire 700 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
    lire 1500 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
    lire 700 giornaliere per ogni familiare a carico.
 

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