Legge Ordinaria n. 568 del 14/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1967 n. 187)
Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  distretti  di  Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo
richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, puo' essere
conferito l'incarico di traduttore ed interprete.
  L'incarico  e'  conferito  a  tempo  determinato,  con  decreto del
Ministro  per  la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il
tesoro;  esso  non  puo' superare in durata l'anno finanziario e puo'
essere rinnovato per non piu' di due volte.
  Nel  decreto  e'  determinata  la  lingua della quale il traduttore
interprete ha conoscenza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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