Legge Ordinaria n. 587 del 19/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 29 luglio 1967 n. 189)
Rimborso spese e compenso ai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del Codice civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle procedure di liquidazione delle societa' cooperative disposte
ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del Codice civile
sono  posti  a  carico  dello Stato le spese sostenute dai commissari
liquidatori  per  gli  atti  richiesti  dalla  legge o dall'autorita'
governativa  di  vigilanza  nonche' i compensi agli stessi commissari
liquidatori,  quando  dette procedure si chiudano per totale mancanza
di attivo.
  Quando  nelle  procedure di liquidazione di cui al comma precedente
l'attivo  realizzato  non  sia sufficiente a coprire integralmente le
spese  ed  i  compensi  predetti  e'  posta  a  carico dello Stato la
differenza necessaria.
 

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