Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 621 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 4 agosto 1967 n. 195)
Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Corresponsione di compensi orari di intensificazione al personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali dell'Amministrazione stessa, quando manchino una o piu' unita' rispetto all'assegno fissato ai sensi del quinto e ottavo comma dell'articolo 10 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che non possono essere sostituite con le unita' di scorta, e' corrisposto con decorrenza 1 luglio 1967 - per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale - un compenso orario di intensificazione per ogni unita' mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura: Uffici locali di gruppo E che, ai sensi degli articoli 11 e 69 della legge 2 marzo 1963, n. 307, hanno un punteggio superiore a 1250, ore 2; Uffici locali di gruppo D, ore 3; Uffici locali di gruppo C, ore 4; Uffici locali di gruppo B e A, ore 5. I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e piu' impegnative prestazioni giornaliere in conseguenza della mancanza di unita' rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di II classe. Al personale previsto dalla presente legge, per la sostituzione delle unita' mancanti all'assegno, non si applica il disposto dell'articolo 10, comma primo, della legge 27 maggio 1961, n. 465.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)