Legge Ordinaria n. 636 del 27/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1967 n. 197)
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, numero 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'assegno di operosita' previsto dagli articoli 15 e 16 della legge
27  maggio  1961,  n. 465, e successive modificazioni, e' corrisposto
nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo
1 luglio 30 giugno.
  L'assegno  di  operosita'  e'  esteso  al  personale  dei nuclei di
polizia  postelegrafonica  sulla  base  dell'equiparazione  stabilita
dalla tabella D) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465.
  Nel  primo  anno  di  attuazione  della presente legge l'assegno di
operosita'  di  cui ai precedenti commi e' attribuito in relazione al
periodo  1  gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore
alla  meta'  di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate
nel primo comma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 1967

                               SARAGAT

                                           MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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