Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 7 del 02/02/1967 (Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1967 n. 31)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. E' convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1 dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, le parole: "fino al 31 dicembre 1969", sono sostituite con le altre: "fino al 31 dicembre 1973". Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - A modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, e della legge 26 aprile 1964, n. 313, viene riconosciuta al comune di Gorizia, fino alla scadenza della presente legge, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facolta' di riscuotere imposte di consumo sui quantitativi dei seguenti generi introdotti, ai sensi del precedente articolo 3, primo comma, con le agevolazioni previste dalla presente legge: 1) benzina, petrolio, gasolio, lubrificanti; 2) oli di semi alimentari; 3) caffe' e surrogati di caffe'; 4) zucchero; 5) birra. L'imposta non puo' eccedere la misura di lire 30 al litro per la benzina e di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio. Sugli altri generi l'imposta si applica in misura non superiore al 15 per cento del valore, determinato dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 11 della legge 2 luglio 1952, n. 703. Al comune di Savogna d'Isonzo viene riconosciuta una quota parte delle imposte riscosse, a termine dei precedenti commi, da determinarsi in ragione delle quantita' dei contingenti destinati al consumo del suo territorio. La determinazione di detta quota parte e' stabilita annualmente con decreto del prefetto, sentito l'intendente di finanza". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 febbraio 1967 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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