Legge Ordinaria n. 732 del 09/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1967 n. 212)
Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  consiglieri  del  ruolo  della  carriera  direttiva  dei servizi
centrali della Ragioneria generale dello Stato, che hanno superato il
concorso  di merito distinto e l'esame di idoneita' per la promozione
a  direttore di sezione, indetti con decreti ministeriali 14 dicembre
1962,  e  successivamente  esclusi  dalla  graduatoria del concorso e
dell'esame  anzidetti  per  difetto  di  anzianita',  hanno titolo ad
essere inseriti, in base alla votazione a suo tempo conseguita, nella
graduatoria del primo concorso di merito distinto o, rispettivamente,
del  primo esame di idoneita' al quale potrebbero partecipare dopo il
compimento  dell'anzianita'  di servizio prescritta, per ciascun tipo
di esame, dall'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3, da computarsi
anche   tenendo  conto  della  complessiva  riduzione  di  anzianita'
prevista dall'articolo 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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