Legge Ordinaria n. 946 del 29/09/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1967 n. 269)
Ammissione dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle
materie  letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola
statale  o  pareggiata,  con  le modalita' di cui agli articoli 2 e 3
della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei
ruoli  dei professori della scuola media secondo le norme della legge
25   luglio   1966,   n.  603,  se  forniti  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 1 di detta legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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