Legge Ordinaria n. 950 del 09/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1967 n. 269)
Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  violazione  delle norme di polizia forestale contenute nei
regolamenti  di  cui  all'articolo  10  del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo
in ogni caso di lire 2000, per:
    a)  ogni  pianta  o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in
violazione ai suddetti regolamenti;
    b)  ogni  pianta,  ramo  o cimale destinato ad "albero di Natale"
trasportato   o   commerciato   senza   il  permesso  o  contrassegno
regolamentare;
    c)  ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione
alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
    d)  ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in
violazione   alle   norme   dei   regolamenti   relative  alla  lotta
antiparassitaria;
    e)  ogni  capo  di  bestiame  immesso in violazione ai divieti di
pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.
    Qualora  si  tratti  di  bestiame  ovino  il  limite minimo della
sanzione  di  cui  al  primo  comma e' ridotto a lire 200 e il limite
massimo a lire 400;
    f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i
terreni arbustati e cespugliati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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