Legge Ordinaria n. 964 del 17/10/1967 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1967 n. 273)
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici
destinati  ad  istituti di prevenzione e pena e' autorizzata la spesa
di lire 7 miliardi.
  La  somma  di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione  della  spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di  lire  un  miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per
ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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