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Legge Ordinaria n. 156 del 14/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1968 n. 74)
Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con   effetto  dal  1  ottobre  1967  ai  magistrati  ordinari,  ai
magistrati  del  Consiglio  di  Stato,  della  Corte dei conti, della
giustizia  militare  e  agli  avvocati  e  procuratori dello Stato e'
attribuita  un'indennita'  mensile, non pensionabile, nella misura di
lire 40.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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