Legge Ordinaria n. 176 del 08/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1968 n. 76)
Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle forze armate e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alla  legge  9  gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle
forze  armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
variazioni:
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Consiglio  superiore delle forze armate e' articolato in tre
Sezioni:  Consiglio  superiore delle forze armate - Sezione Esercito,
Consiglio  superiore  delle  forze armate - Sezione Marina, Consiglio
superiore delle forze armate - Sezione Aeronautica.
    Il  Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni
che  interessano  piu'  di  una forza armata e per Sezione quelle che
riguardano una sola forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e
transazioni  di  cui  al  successivo  articolo  11,  lettera  f), che
riguardano  piu'  forze  armate ma per i quali sussiste, in relazione
all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un
prevalente  interesse di una di esse sono esaminati, per designazione
del  presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Sezione
del  Consiglio,  integrata  per  ciascuna  delle  altre  forze armate
interessate  all'atto  da  un  membro, ordinario o straordinario, con
diritto a voto designato dal rispettivo presidente di Sezione".
  All'articolo 5, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
  "Non  possono  far  parte  del  Consiglio  superiore,  quali membri
ordinari,   gli   ufficiali   generali   e   ammiragli  collocati  in
soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 192 della legge 12
novembre  1955,  n.  1137,  quando abbiano sede di servizio fuori del
territorio nazionale".
  Il secondo comma dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Il  segretario  generale  del  Ministero  della  difesa,  o il suo
rappresentante,   il   procuratore  generale  militare,  i  direttori
generali  che  sopraintendono  ad  attivita'  comuni  alle  tre forze
armate,  il  consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro
supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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