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Legge Ordinaria n. 250 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1968 n. 85)
Condono di sanzioni disciplinari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
sono condonate:
    1)   le   sanzioni   inflitte  o  da  infliggere  per  infrazioni
disciplinari  commesse  sino a tutto il 31 gennaio 1966 da dipendenti
delle   amministrazioni  dello  Stato,  compresi  i  militari  e  gli
appartenenti  a  corpi  militarizzati, o degli enti pubblici, o degli
enti di diritto pubblico, quando le sanzioni stesse non comportino la
risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
    2)  le  sanzioni  inflitte  o  da  infliggere, non superiori alla
sospensione,  per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31
gennaio   1966  da  esercenti  pubbliche  funzioni  o  una  attivita'
professionale.
  Delle  sanzioni  condonate  non  deve  rimanere  alcuna traccia nel
fascicolo personale degli interessati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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