Legge Ordinaria n. 278 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 3 aprile 1968 n. 87)
Estensione anche alle colture viticole delle provvidenze previste dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  provvidenze di difesa fitosanitaria di cui all'articolo 7 della
legge  27  ottobre  1966,  n.  910,  sono  estese  anche alla coltura
viticola quando la difesa stessa venga eseguita con mezzi aerei.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                       MORO - RESTIVO

                                                       Visto,      il
Guardasigilli: REALE
 

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