Legge Ordinaria n. 352 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1968 n. 94)
Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  quinto  comma  dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n.
60,   concernente  la  liquidazione  del  patrimonio  edilizio  della
gestione INA-Casa, e' sostituito dai seguenti:
  "Gli  assegnatari  degli  alloggi  a  riscatto  con patto di futura
vendita,  siti  in  edifici  trasferiti  in proprieta' degli Istituti
autonomi  per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo
4  della  presente  legge  e composti totalmente o prevalentemente da
detti  alloggi,  possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a
maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti, l'amministrazione autonoma
degli   alloggi   e   determinare   le  quote  di  amministrazione  e
manutenzione a proprio carico.
  Gli  assegnatari  degli  alloggi  a  riscatto  con  patto di futura
vendita, trasferiti in proprieta' degli Istituti autonomi per le case
popolari  e  degli  altri  enti  di cui all'articolo 4 della presente
legge  e  siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza
dell'acquisizione  della  proprieta'  degli alloggi da parte di altri
assegnatari,  il  condominio  ai sensi delle norme del codice civile,
possono  partecipare  al  condominio  in  rappresentanza dei predetti
istituti  ed  enti,  qualora  ne  facciano  richiesta  ai medesimi, e
concorrere  a  determinare direttamente le quote di amministrazione e
manutenzione a proprio carico.
  L'amministrazione  autonoma  e  la  rappresentanza  di cui ai commi
precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli istituti autonomi
per  le  case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della
presente legge per quanto attiene alla tutela della proprieta'.
  L'ammontare  della  quota  di spese generali da corrispondersi agli
istituti  autonomi  per  le  case  popolari  e agli altri enti di cui
all'articolo 4 della presente legge da parte degli assegnatari di cui
al  quinto,  sesto e nono comma del presente articolo, e' fissato con
decreto  del  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  di concerto con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  Gli  assegnatari  in  locazione  semplice  di alloggi trasferiti in
proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri
enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei
quali  si  siano  costituite  amministrazioni autonome o condominiali
possono   essere   delegati   dai   predetti   istituti   ed  enti  a
rappresentarli in seno a tali amministrazioni.
  L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria
dovute  dagli  assegnatari  di  alloggi siti in edifici nei quali non
siano  state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di
cui  ai  commi  precedenti,  nonche' i criteri per l'attuazione della
manutenzione  straordinaria  degli  edifici  di prevalente proprieta'
degli  istituti  autonomi  per le case popolari e degli altri enti di
cui  all'articolo  4  della presente legge sono fissati distintamente
con  decreto  del  Ministro  per i lavori pubblici di concerto con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  Le  quote  di  spese  generali e le quote di amministrazione di cui
all'ottavo  e  decimo comma del presente articolo sono determinate in
relazione ai servizi prestati.
  Le  quote  di manutenzione ordinaria sono determinate distintamente
per  le  singole zone, sentito il parere del comitato centrale di cui
al successivo articolo 13.
  Tale  parere  e' formulato dal comitato centrale sentiti i comitati
provinciali di cui al successivo articolo 24".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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