Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 352 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1968 n. 94)
Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima.
Modifiche ed integrazioni della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, contenente il regolamento di attuazione della legge medesima.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa, e' sostituito dai seguenti: "Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, siti in edifici trasferiti in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e composti totalmente o prevalentemente da detti alloggi, possono esercitare, qualora ne facciano richiesta, a maggioranza, ai predetti Istituti ed Enti, l'amministrazione autonoma degli alloggi e determinare le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico. Gli assegnatari degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita, trasferiti in proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si sia costituito, in conseguenza dell'acquisizione della proprieta' degli alloggi da parte di altri assegnatari, il condominio ai sensi delle norme del codice civile, possono partecipare al condominio in rappresentanza dei predetti istituti ed enti, qualora ne facciano richiesta ai medesimi, e concorrere a determinare direttamente le quote di amministrazione e manutenzione a proprio carico. L'amministrazione autonoma e la rappresentanza di cui ai commi precedenti sono esercitate sotto la vigilanza degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge per quanto attiene alla tutela della proprieta'. L'ammontare della quota di spese generali da corrispondersi agli istituti autonomi per le case popolari e agli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge da parte degli assegnatari di cui al quinto, sesto e nono comma del presente articolo, e' fissato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi trasferiti in proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge e siti in edifici nei quali si siano costituite amministrazioni autonome o condominiali possono essere delegati dai predetti istituti ed enti a rappresentarli in seno a tali amministrazioni. L'ammontare delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria dovute dagli assegnatari di alloggi siti in edifici nei quali non siano state costituite le amministrazioni autonome e condominiali di cui ai commi precedenti, nonche' i criteri per l'attuazione della manutenzione straordinaria degli edifici di prevalente proprieta' degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di cui all'articolo 4 della presente legge sono fissati distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le quote di spese generali e le quote di amministrazione di cui all'ottavo e decimo comma del presente articolo sono determinate in relazione ai servizi prestati. Le quote di manutenzione ordinaria sono determinate distintamente per le singole zone, sentito il parere del comitato centrale di cui al successivo articolo 13. Tale parere e' formulato dal comitato centrale sentiti i comitati provinciali di cui al successivo articolo 24".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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