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Legge Ordinaria n. 369 del 20/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1968 n. 95)
Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione.
Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di pensione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' differita al 1 aprile 1968. A decorrere dalla stessa data, le disposizioni contenute nel predetto articolo 22 sono estese ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' dei fondi sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 1968 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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