Legge Ordinaria n. 428 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1968 n. 101)
Provvedimenti tributari per l'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  l'articolo  85  del  testo  unico  delle  leggi sulle imposte
dirette  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, e' aggiunto il seguente articolo 85-bis:
  "(Imprese  artigiane  organizzate prevalentemente con il lavoro del
contribuente  e  dei  componenti  la  famiglia)  Agli  effetti  della
classificazione   del   reddito   in  categoria  C/1  si  considerano
organizzate  prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e
dei   componenti   della  famiglia  le  imprese  artigiane,  previste
dall'articolo  2  della  legge  25 luglio 1956, n. 860, che, oltre il
titolare, impiegano:
    a)  non  oltre  dieci addetti, compresi i familiari del titolare,
dei  quali  non  piu'  di  sei  operai  per  le  imprese  contemplate
dall'articolo 2, lettere a) e c) della citata legge;
    b)  non oltre sei addetti, compresi i familiari del titolare, dei
quali   non  piu'  di  quattro  operai  per  le  imprese  contemplate
dall'articolo 2, lettere b) e d) della citata legge".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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