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Legge Ordinaria n. 444 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1968 n. 103)
Ordinamento della scuola materna statale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        (Caratteri e finalita' della scuola materna statale)

  La  scuola  materna  statale,  che  accoglie  i  bambini  nell'eta'
prescolastica  da  tre  a sei anni, e' disciplinata dalle norme della
presente legge.
  Detta  scuola  si  propone  fini  di  educazione, di sviluppo della
personalita'   infantile,   di  assistenza  e  di  preparazione  alla
frequenza   della   scuola  dell'obbligo,  integrando  l'opera  della
famiglia.
  L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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