Legge Ordinaria n. 457 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1968 n. 105)
Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  fini  del  collocamento  nei ruoli di cui agli articoli 17 e 19
della  legge  31  dicembre  1962,  n. 1859 e alle successive norme di
attuazione,  per  il  personale  di ruolo che alla data di entrata in
vigore  della  predetta  legge  occupava il posto di segretario nelle
scuole  in cui, ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 30 aprile
1924,  n.  965, era prescritto un segretario, il relativo servizio e'
da considerarsi prestato nella carriera di concetto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                 MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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