Legge Ordinaria n. 47 del 30/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1968 n. 42)
Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, e' sostituito dal
seguente:
  "L'onere  dell'assicurazione e' a carico dei possessori a qualunque
titolo   di   apparecchi   radiologici   funzionanti  e  di  sostanze
radioattive  in  uso  ed  e'  determinato  in relazione al tipo degli
apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.
  I  premi  corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno
applicati  a  decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di
modifica  ogni  due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale,  su  proposta  del  consiglio  d'amministrazione
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.
  Con   la   stessa  decorrenza  e'  dovuta  altresi'  un'addizionale
temporanea  sui  premi  di cui all'allegata tabella, nella misura del
cinquanta  per  cento  dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli
oneri    finanziari    sostenuti    dall'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro per le prestazioni
corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966.
  Con  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con  il Ministro per la sanita', sara' stabilita la data di
cessazione  dell'applicazione  della  quota  addizionale anzidetta in
corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi".
 

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