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Legge Ordinaria n. 491 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1968 n. 110)
Modifica alle leggi 11 marzo 1958, n. 208 e 9 febbraio 1963, n. 148, sulla indennità da corrispondersi agli amministratori dei comuni e delle province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208,
modificato  dalla  legge  9  febbraio 1963, numero 148, e' modificato
come segue:
  "Ai  sindaci  dei  comuni  puo'  essere  corrisposta una indennita'
mensile di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti
limiti:
    1) comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;
    2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
    3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
    4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
    5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
    6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lira 140.000;
    7)  comuni  da  50.001  a  100.000  abitanti:  compresi  tutti  i
capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
    8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
    9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
    10) comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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