Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1038 del 24/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1970 n. 10)
Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari.
Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purche' giustificati dalla seguente documentazione: 1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovra' risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito; 2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito anche per riassunto; 3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'istituto di credito, controfirmata dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate. L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui al primo comma, si determina partendo dalla situazione contabile esistente alla data di riferimento e tenendo conto di tutti i prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitati al correntista e della somma di tutti i versamenti comunque accreditati allo stesso titolare del conto. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle finanze di avvalersi del Servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645. Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato gia' definito il debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti. Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati nel primo comma del presente articolo unico. Non si fa luogo a rimborso di somme gia' pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GAVA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)