Legge Ordinaria n. 1038 del 24/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1970 n. 10)
Norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, in materia di ammissione al passivo dei debiti per saldi passivi di conti correnti bancari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai  fini  dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in
deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di
conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che
sia  il rapporto contrattuale sottostante, purche' giustificati dalla
seguente documentazione:
    1)  dimostrazione  dell'integrale svolgimento del conto a partire
dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla apertura della successione o
dall'ultimo   saldo  attivo  del  conto;  tale  dimostrazione  dovra'
risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da
estratto  notarile,  redatti  sulla  base delle registrazioni operate
anche  per  riassunto  sui  libri  inventari  e giornale dello stesso
istituto di credito;
    2)  originale,  o  copia  autentica,  degli  assegni  emessi  con
indicazione  degli  estremi  delle  annotazioni  operate sui libri di
commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;
    3)  dichiarazione  rilasciata  da  tutti  gli  eredi e dal legale
rappresentante  dell'istituto  di  credito,  controfirmata  dal  capo
servizio  o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva
sussistenza  del  debito,  in tutto o in parte, all'epoca di apertura
della  successione,  con  la  specificazione delle eventuali garanzie
prestate.
  L'ammontare  del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui al
primo   comma,  si  determina  partendo  dalla  situazione  contabile
esistente  alla  data  di  riferimento  e  tenendo  conto  di tutti i
prelievi  effettuati  a  mezzo assegno ed addebitati al correntista e
della  somma  di  tutti i versamenti comunque accreditati allo stesso
titolare del conto.
  In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle finanze
di  avvalersi  del  Servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai
fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo
unico  delle  leggi  sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto
presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.
  Relativamente  alle  successioni  apertesi  prima  della entrata in
vigore della presente legge e per le quali sia stato gia' definito il
debito  d'imposta  con  la  deduzione dall'asse ereditario dei debiti
nascenti  da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva
contestazione  afferente  la documentazione a suo tempo prodotta deve
ritenersi  rinunciata  ad  ogni effetto, con conseguente annullamento
delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni
fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.
  Relativamente  alle  successioni  apertesi  prima  della entrata in
vigore  della  presente  legge  e  per  le quali non sia stato ancora
definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti
nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati
nel primo comma del presente articolo unico.
  Non  si fa luogo a rimborso di somme gia' pagate prima dell'entrata
in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                                        RUMOR - BOSCO

                                                        Visto,     il
Guardasigilli: GAVA
 

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