Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 142 del 04/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1969 n. 108)
Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM).
Modifica dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, concernente la estensione agli istituti professionali di Stato e ad altri istituti per le attività marinare dei benefici di legge di cui godono le scuole professionali dell'Ente nazionale educazione marinara (ENEM).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, e' modificato come segue: "I licenziati dalle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM), nonche' dalle sezioni di qualifica per attivita' marinare, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", marinaio autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di seconda classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti. I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di la classe anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - LUPIS - SULLO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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