Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 375 del 10/07/1969 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1969 n. 181)
Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza.
Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1 gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 e' fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65 per quello di artiglieria. Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal 1 gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III. (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 e' determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al precedente primo comma.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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