Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 4 del 12/02/1969 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1969 n. 41)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, e disposizioni transitorie in tema di locazioni di immobili urbani.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, e disposizioni transitorie in tema di locazioni di immobili urbani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attivita' professionali, commerciali, o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, 6, primo comma, e 7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa data del 31 dicembre 1969 e' prorogato il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Il vincolo alberghiero previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al 31 dicembre 1970. Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies: Art. 1-bis. - Il termine del 30 giugno 1969 previsto dal primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al 31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa data del 31 dicembre 1969 e' prorogato il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione per gli alloggi che non abbiano le caratteristiche di quelli esclusi alla data del 31 dicembre 1967 dal blocco medesimo, e che non siano occupati da conduttori o sub conduttori che versino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628. Art. 1-ter. - I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, gia' prorogati a norma dell'articolo 2-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1969. Art. 1-quater. - La sospensione dell'applicazione dell'articolo 608 del codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogata al 30 giugno 1970. Art. 1-quinquies. - Il primo comma dell'articolo 10-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, e' sostituito dal seguente: "Il pretore su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalita' di cui al terzo comma dello articolo precedente, puo' prorogare per piu' volte e per non piu' di 18 mesi complessivamente la data di esecuzione fissata ai sensi e nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti". Art. 1-sexies. - Per quanto non e' previsto dai precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 28 luglio 1967, n. 628.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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