Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 476 del 01/08/1969 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1969 n. 201)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea, con le seguenti modificazioni: Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Sara' accordata priorita' alle iniziative promosse da cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi che nel settore della coltivazione consentano di ovviare agli inconvenienti provocati dalla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino programmi di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicita' e della organicita'". All'articolo 4, terzo comma, le parole: "da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base" sono sostituite con le parole: "da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi". All'articolo 4, quarto comma, le parole: "ed a singole aziende" sono sostituite con le parole: "ad aziende singole e ad aziende di concessionari speciali singoli o associati, anche mediante concentrazione di impianti, purche' le realizzazioni siano rispondenti per organicita' ed economicita'". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 agosto 1969 SARAGAT RUMOR - VALSECCHI - GAVA - PRETI - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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