Legge Ordinaria n. 829 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1969 n. 302)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645,
recante  norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro
e  all'attuazione  di  regolamenti  comunitari concernenti il settore
agricolo, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  2,  secondo  comma, le parole: "entro trenta giorni",
sono sostituite con le parole: "entro sessanta giorni".
  All'articolo  2,  secondo comma, le parole: "Nella domanda dovranno
comunque essere indicati il quantitativo di grano prodotto, la data e
il  luogo  in  cui  e'  stata  effettuata  la trebbiatura, nonche' le
generalita' del trebbiatore", sono sostituite con le seguenti: "Nella
domanda dovranno comunque essere indicate notizie atte ad individuare
la ditta che ha effettuato la trebbiatura".
  All'articolo 2, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
  "L'integrazione  di  prezzo  di cui al precedente articolo 1 spetta
interamente  ai  coltivatori fittuari anche quando il canone di fitto
viene corrisposto al concedente in natura".
  All'articolo 4, e' aggiunto il seguente comma:
  "Gli  Istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale di cui al
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n.  804,  estendono  la loro competenza anche all'assistenza relativa
alla materia regolamentata dal presente decreto".
  All'articolo 6, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole:
"dalla  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione delle
domande".
  Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:

                             Art. 9-bis.

  "Dopo l'articolo 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' inserito
il seguente:
  Art.  11-bis.  -  La  commissione  consultiva  di cui al precedente
articolo  ha altresi' il compito di esprimere pareri ed osservazioni,
anche  su  propria  iniziativa, circa l'andamento delle operazioni di
intervento,  l'attivita'  degli assuntori di servizi, l'istituzione e
la tenuta dei relativi albi.
  I  pareri della commissione consultiva sono comunicati al consiglio
di  amministrazione,  affinche' ne tenga conto nelle deliberazioni di
propria competenza".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1969

                               SARAGAT

                                             RUMOR - SEDATI - CARON -
                                               BOSCO - COLOMBO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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