Legge Ordinaria n. 88 del 04/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1969 n. 90)
Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e' modificato
come segue:
  "E'   costituito   un   fondo   avente  carattere  previdenziale  e
assistenziale   a  favore  di  tutti  gli  iscritti,  alimentato  dai
contributi  che  ciascuno  di  essi  e' tenuto a versare, determinati
annualmente  in  relazione  al  fabbisogno  del  fondo  e al numero e
all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.
  Il  servizio  di assistenza sanitaria e' prestato da uno degli enti
di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie,
con  il  quale  il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli
spedizionieri   doganali  e'  autorizzato  a  stipulare  la  relativa
convenzione,    che    dovra'   essere   deliberata   dal   consiglio
d'amministrazione   del   fondo  e  sottoposta  all'approvazione  dei
Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale".
  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno
essere  approvate  le  norme  regolamentari con la procedura prevista
dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 marzo 1969

                               SARAGAT

                                            RUMOR - BRODOLINI - REALE

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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