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Legge Ordinaria n. 967 del 22/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1969 n. 327)
Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 5 del decreto
legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222,
e'  attribuita  -  a  decorrere  dal  1  gennaio  1970 - nelle misure
indicate nella tabella allegata alla presente legge ed e' concessa ai
funzionari   di   pubblica  sicurezza,  al  personale  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
della  guardia  di  finanza  e  del  Corpo  degli  agenti di custodia
impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione
alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto.
  La  spesa  per  la  corresponsione  dell'indennita' e' a carico del
Ministero  dell'interno ed e' contenuta nei limiti dell'importo annuo
di lire 10 miliardi.
  L'indennita'  di  cui  al  primo comma non e' cumulabile con quella
prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al
personale dell'Arma dei carabinieri.
  Ai  funzionari  di  pubblica  sicurezza non si applicano, a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
di  cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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