Legge Ordinaria n. 971 del 15/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1969 n. 328)
Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965 n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere  dal  1  gennaio  1970,  gli  agenti  della  carriera
ausiliaria  degli  uffici  locali  dell'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni  possono  essere  autorizzati a domanda, per
esigenze  di  servizio,  a  far  uso  di  mezzo  motorizzato  di loro
proprieta',   purche'  abbiano  contratto  idonea  assicurazione  per
responsabilita'  civile,  secondo  i  criteri  che  saranno stabiliti
dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennita' forfettaria
di  lire  trecento  per  ogni giornata di effettivo servizio, per gli
oneri  a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio
mezzo  e  per  la  guida  di  esso,  qualunque  sia  la lunghezza del
percorso.
  Per  la  responsabilita'  verso  terzi si applicano le disposizioni
dell'ultimo  comma  dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  L'amministrazione puo' autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato,
l'uso  della  bicicletta di proprieta' del dipendente corrispondendo,
in  tal  caso,  un'indennita'  di  lire  cento  per  ogni giornata di
effettivo servizio.
  Il  rilascio  delle autorizzazioni non deve comunque comportare una
spesa  superiore  a  lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a
lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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