Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 971 del 15/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1969 n. 328)
Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965 n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti.
Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965 n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1970, gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprieta', purche' abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilita' civile, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennita' forfettaria di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso. Per la responsabilita' verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione puo' autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato, l'uso della bicicletta di proprieta' del dipendente corrispondendo, in tal caso, un'indennita' di lire cento per ogni giornata di effettivo servizio. Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)