Legge Ordinaria n. 990 del 24/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1970 n. 2)
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e
i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso
pubblico  o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo
le  disposizioni  della  presente  legge,  dall'assicurazione  per la
responsabilita'  civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del
codice civile.
  L'assicurazione  stipulata  ai sensi del precedente comma spiega il
suo  effetto  anche  nel  caso  di  circolazione  avvenuta  contro la
volonta'  del  proprietario,  usufruttuario o acquirente cui patto di
riservato  dominio  del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di
rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.
  L'assicurazione  deve  comprendere  anche  la responsabilita' per i
danni  prodotti  alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso
pubblico,  dagli  autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso
privato  da  noleggiare con conducente, nonche' dai veicoli destinati
al  trasporto  di  cose  che  siano  eccezionalmente  autorizzati  al
trasporto di persone.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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