Legge Ordinaria n. 991 del 24/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1970 n. 2)
Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio
1965, n. 798, sono cosi' modificati:
  "A  decorrere  dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a
raggiungere i seguenti importi:
    1)  pensioni  di  anzianita' agli infrasettantenni: lire 150 mila
mensili;
    2) pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita':
lire 220 mila mensili;
    3)  pensioni  di riversibilita' delle pensioni di anzianita' e di
invalidita':   lire   100   mila   mensili,   oltre   alle  eventuali
maggiorazioni  previste  dal terzo comma dell'articolo 13 della legge
25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8
gennaio 1952, n. 6.
  Gli  iscritti  che  godono  la pensione di lire 150 mila mensili, a
decorrere   dal   primo   del   mese  successivo  al  compimento  del
settantesimo  anno  di  eta'  conseguono  automaticamente la maggiore
pensione di lire 220 mila".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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