Legge Ordinaria n. 1053 del 03/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1970 n. 328)
Modifica della lettera a) punto D) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene cosi' modificata:
  "a)   ruolo   delle  guardie  di  sanita':  diploma  di  istruzione
secondaria  di  primo  grado  e diploma di abilitazione all'esercizio
dell'arte  ausiliaria  dell'infermiere  generico  ovvero  patente  di
abilitazione  alla  guida  della  categoria  B,  o  C  o  D,  o  F di
autoveicoli,  di  cui  all'articolo  80 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15  giugno 1959, n. 393,
ovvero  patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre
caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato,
in  seguito  a  regolare  concorso,  di  vigile  sanitario comunale o
provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di
volta in volta, nel bando di concorso;".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                                 COLOMBO - MARIOTTI -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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