Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1053 del 03/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1970 n. 328)
Modifica della lettera a) punto D) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità.
Modifica della lettera a) punto D) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene cosi' modificata: "a) ruolo delle guardie di sanita': diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria B, o C o D, o F di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso;". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)