Legge Ordinaria n. 1137 del 18/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1971 n. 11)
Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  3,  4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n.
631, sono sostituiti dal seguente:
  "Gli  stipendi  e  paghe  spettanti  al  personale  del Corpo delle
guardie  di  pubblica  sicurezza,  sia in caso di prima nomina che di
promozione  e  di  aumenti periodici, nonche' l'aggiunta di famiglia,
sono  attribuiti  dalla  prefettura  da  cui il personale medesimo e'
amministrato.
  I  provvedimenti  prefettizi  sono  adottati  dopo  che siano stati
registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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