Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1145 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1971 n. 12)
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile.
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facolta' di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', e' prorogato sino al 31 dicembre 1973. Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del genio civile, gia' trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di eta' per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge. I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di eta'.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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