Legge Ordinaria n. 1239 del 30/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1971 n. 26)
Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle
carni,  dei  prodotti  ed  avanzi  animali  ai  confini  dello Stato,
prevista  dall'articolo  32  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed
integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27
settembre  1947,  n.  1099,  e  con  legge 23 gennaio 1968, n. 30, e'
sostituita dalla seguente:

                                         | DIRITTO DI VISITA (1)
                                         |------------------------
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI | 
|DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI | In | In
                                         |importazione|esportazione
                                         | 
|                                         | Lire | Lire
-----------------------------------------|------------|-----------
                                         | 
|A. - Animali mammiferi vivi: | 
|                                         | 
|I. Delle seguenti specie domestiche: | 
| a) cavalli, asini, muli e bardotti; | 
| della specie bovina, compresi gli | 
| animali del genere bufalo per capo | 1.000 | 1.000
 b) della specie suina....... per capo | 400 | 400
 c) della specie ovina e caprina...... | 
|  per capo | 100 | 100
d) conigli............... per 100 kg. | 1.000 | 1.000
e) vitellame giovane destinato al- | 
|l'ingrasso di peso non superiore | 
|ai 300 chilogrammi....... per capo | 500 | 500

II. Delle seguenti specie selvatiche: | 
|equidi, ruminanti, suini per 100 kg. | 1.000 | 1.000

III. Lemuri o proscimmie, chirotteri,| 
|insettivori, roditori, maldentati, | 
|monotreni.............. per 100 kg. | 500 | 500

IV. Altri: | 
|a) di peso unitario uguale o inferio- | 
|re a 100 chilogrammi..... per capo | 500 | 500
b) di peso unitario superiore a 100 | 
|chilogrammi per capo | 1.000 | 1.000
                                        | 

|B. - Altri animali vivi: | 

|I. Volatili da cortile (galli, galli- | 
|ne, polli, anatre, oche, tacchini, | 
|faraone, e loro piccoli comunque | 
|allevati); piccioni domestici...... | 
|per 100 kg. | 1.000 | 1.000

II. Uccelli e rettili...... per 100 kg. | 1.000 | 1.000

III. Pesci, crostacei, molluschi (com- | 
|presi i testacei) e mammiferi mari- | 
|                                        | 
|a) diversi da quelli destinati alla | 
|alimentazione umana... per 100 kg. | 500 | 500
b) destinati alla alimentazione umana | 
|per 100 kg. | 150 | 150

IV. Altri.................. per 100 kg. | 500 | 500
                                        | 
|  (1)  La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche  e  da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto,   comprensivo   delle   relative   spese.   Le   operazioni
diagnostiche  e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su   disposizione   del   Ministero  della  sanita',  anche  dopo  lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

                                       | DIRITTO DI VISITA (1)
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI |---------------------------
DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI | In | In
                                       | importazione |esportazione
                                       | Lire | Lire
---------------------------------------|--------------|-----------
                                       | 
|C. * Prodotti surgelati di origine animale | 
|o contenenti prodotti di origine ani- | 
|male, atti all'alimentazione umana, | 
|esclusi i prodotti di cui alla suc- | 
|cessiva voce E, punto I.. per 100 kg. | 1.000 | -
                                       | 
|D. * Carni e frattaglie commestibili (com- | 
|preso il lardo), comunque conservate | 
|o preparate; altre preparazioni e | 
|conserve di carni o di frattaglie; | 
|estratti e sughi di carne; minestre e | 
|brodi, preparati, contenenti carne: | 
|I. Carni bovine congelate: | 
|a) per uso alimentare diretto...... | 
|per 100 kg. | 500 | -
b) per uso industriale per 100 kg. | 300 | -
II. Altri................. per 100 kg. | 1.000 | -
                                                        
|                                           | 
|E. - Pesci, crostacei e molluschi (compre- | 
|si i testacei), atti alla alimenta- | 
|zione umana: | 
|I. Freschi, refrigerati o congelati, | 
|surgelati per 100 kg. | 150 | -
II. Salati o in salamoia, secchi o af- | 
|fumicati per 100 kg. | 200 | -
III. Preparati o conservati per 100 kg. | 450 | -
                                           | 
|F. - Latte atto all'alimentazione umana | 
| (compreso quello di pecora e di ca- | 
|pra): | 
|I. Fresco, intero o scremato......... | 
|per 100 kg. | 200 | -

II. Conservato, concentrato o comunque | 
|preparato per 100 kg. | 400 | -

III. Latticello e siero di latte....... | 
|per 100 kg. | 100 | -
                                           | 
|G. - Creme di latte, fresche, conservate, | 
|concentrate o comunque preparate; | 
|burro; formaggi e latticini per 100 | 
|kg. | 500 | -
  *   Allorquando   il   prodotto  animale  sia  costituito  da  solo
condimento, il prodotto in importazione non e' soggetto al diritto di
visita.
  (1)  La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche  e  da  ricerche di laboratorio; il diritto di visita e,
pertanto,   comprensivo   delle   relative   spese.   Le   operazioni
diagnostiche  e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su   disposizione   del   Ministero  della  sanita',  anche  dopo  lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

                                          | DIRITTO DI VISITA (1)
                                          |------------------------
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI | 
|DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI | In | In
                                          |importazione| esportazione
                                          | Lire | Lire

------------------------------------------|------------|-----------
                                          | 
|H. - Uova di volatili in guscio o sguscia-| 

|te, albume e giallo d'uova freschi, | 
|refrigerati, congelati, essiccati o | 
|altrimenti conservati: | 
|I. Uova da cova.......... per 100 kg. | 1.000 | -
II. Uova in guscio per uso alimentare | 
|per 100 kg. | 200 | -
III. Altri................. per 100 kg. | 500 | -
                                          | 
|I. - Miele naturale........... per 100 kg.| 1.000 | -
                                          | 
|K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi| 
|opoterapici per 100 kg. | 1.000 | -
                                          | 
|L. - Setole, crini, peli, piume, penne e| 
|loro cascami; ossa, corna, unghie, | 
|zoccoli, artigli, becchi e loro pol- | 
|veri e cascami............per 100 kg. | 50 | -
                                          | 
|M. - Budella, vesciche e cagli, freschi,| 
|congelati, salati o secchi........... | 
|per 100 kg. | 500 | -
                                          | 
|N. - Altri avanzi di origine animale, non| 
|nominati ne compresi altrove, sogget- | 
|ti a visita sanitaria per 100 kg. | 50 | -
                                          | 
|O. - Strutto ed altri grassi atti all'ali-| 
|mentazione umana, di origine animale, | 
|allo stato naturale o comunque prepa- | 
|rati e conservati; prodotti contenen- | 
|ti strutto o altri grassi di origine | 
|animale, atti all'alimentazione umana | 
|......................... per 100 kg. | 500 | -
                                          | 
|  (1)  La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche  e  da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto,   comprensivo   delle   relative   spese.   Le   operazioni
diagnostiche  e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su   disposizione   del   Ministero  della  sanita',  anche  dopo  lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

                                     | DIRITTO DI VISITA (1)
DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI |------------|------------
DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI | In | In
                                     |importazione|esportazione
                                     | Lire | Lire
-------------------------------------|------------|------------
                                     | 
|P. - Grassi ed oli animali, compresi quelli| 
|di pesci e di mammiferi marini, desti-| 
|nati ad usi industriali diversi dalla| 
|fabbricazione di prodotti alimentari| 
|per 100 kg. | 50 | -
                                      | 
|Q. - Cera d'api................
per 100 kg. | 500 | -
                                      | 
|R. - Mangimi: | 


|I. Semplici, di origine animale (farine, | 
|escluse quelle di ossa; latte, latti- | 
|cello e siero di latte, in polvere; | 
|grassi, oli, carni ed altri prodotti, | 
|per uso zootecnico)....... per 100 kg. | 50 | -
II. Composti, contenenti mangimi semplici | 
|di origine animale........ per 100 kg. | 100 | -
                                           | 
|S. - Pelli gregge: | 
|I. Fresche, fresche salate o salate | 
|per 100 kg. | 250 | -
II. Secche o secche salate.... per 100 kg. | 300 | -
                                           | 
|T. - Lane in massa, peli fini o grossolani,| 
|in massa: | 
|I. Sucidi.................... per 100 kg. | 100 | -
II. Lavati, anche carbonizzati............ | 
|                                per 100 kg.| 200 | -
                                           | 
|U. - Cascami di lana e di peli (fini o| 
|grossolani). | 
|                                per 100 kg.| 50 | -

                                           | 
|  (1)  La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni
diagnostiche  e  da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e',
pertanto,   comprensivo   delle   relative   spese.   Le   operazioni
diagnostiche  e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate,
su   disposizione   del   Ministero  della  sanita',  anche  dopo  lo
sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                              COLOMBO - MARIOTTI -
                                              GIOLITTI - PRETI -
                                           NATALI - FERRARI AGGRADI
                                                 - GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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